Premesso che la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell’ordinamento nazionale e comunitario;
Atteso che il Comune di Soleto ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente ed al territorio, ha l’obbligo di migliorare le condizioni dell’ambiente, al fine di garantire la salubrità del territorio ed il mantenimento del decoro urbano;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.,recante norme in materia ambientale,che impone a tutti i soggetti coinvolti (enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private) il perseguimento prioritario dell’obiettivo di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
Considerato che:
Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell’utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata nel paese;
Ritenuto in merito, inoltre, che la natura degli interessi tutelati consente di ricorrere allo strumento di cui all’art. 50 del D.Lgs, 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
ORDINA
A decorrere dal 03 febbraio 2020, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:
AVVERTE
Che i rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori avranno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, della corretta separazione (o variazione della busta/sacco esterno) e della ri-esposizione nei giorni successivi previsti dal calendario per le varie frazioni; nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempimenti.
Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (da € 25,00 ad € 500,00),salvo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 255 e 256 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e che per le attività commerciali, artigianali ed imprese l’importo delle sanzioni è raddoppiato.
OBBLIGA
La ditta appaltatrice a:
INCARICA
Il corpo di Polizia Municipale del Comune di Soleto unitamente alle altre Forze dell’ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tar Puglia sez. di Lecce entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120.
IL SINDACO
Graziano Vantaggiato