IMU - TASI VERSAMENTO SALDO ANNO 2015
Si informano i contribuenti interessati che in data 16/12/2015 scade il termine per il versamento del saldo dell'IMU e della TASI dovute per l'anno di imposta 2015.
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Dettagli della notizia
Ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013 (Tasi) e dell'art. 13,comma 13 bis, DL 201/2011 (Imu), il saldo è determinato applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2015, rapportate all'intera annualità di imposta , con detrazione delle somme versate in acconto.
Si rammenta che in base alle norme regolamentari e alle aliquote deliberate nell'anno 2015 dal Comune di Soleto, l'IMU è dovuta per il possesso nel territorio comunale di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, mentre la Tasi è dovuta per i soli fabbricati adibiti ad abitazione principale.
Si riportano di seguito le aliquote di imposta in vigore nel 2015, approvate con deliberazione di C.C. n. 14 del 30/07/2015 (IMU) e n. 15 del 30/07/2015 (TASI) :
IMU
FABBRICATI di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale ( abitazioni di tipo signorile, ville, ecc.) e relative pertinenze
- ALIQUOTA 0,4% detrazione € 200,00
- Codice tributo 3912
ALTRI FABBRICATI :
- Fabbricati residenziali (gruppo catastale A)
- Fabbricati categoria A/10 – UFFICI
- Fabbricati di categoria C/1 (NEGOZI)
- Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenze di abitazione principale
- Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati artigianali, ecc. )
- ALIQUOTA 1,06 %
- Codice Tributo 3918
AREE FABBRICABILI
- ALIQUOTA 1,06%
- Codice Tributo 3916
TERRENI AGRICOLI
- ALIQUOTA 0,76 %
- Codice Tributo 3914
FABBRICATI PRODUTTIVI
-Categoria catastale D
- ALIQUOTA 1,06 %
- Codice Tributo Stato 3925
- Codice Tributo Comune 3930
TASI
FABBRICATI adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelli di categoria A/1, A/8 e A/9
- ALIQUOTA 0,25 % detrazione € 50,00
- Codice Tributo 3958
Sono esenti dall’IMU tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 , per i quali l'imposta è dovuta con le aliquote e le detrazioni di imposta riportate nella tabella delle aliquote. Sono del pari esenti dall'imposta i fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge o per disposizione regolamentare (Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Imu approvato con deliberazione n. 29 del 29/09/2014, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
Non sono soggetti al pagamento della TASI, i terreni agricoli, le aree fabbricabili, e tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e le relative pertinenze.
Si fa presente che a seguito dell'emanazione del DM n. 284 del 06/12/2014, così come integrato e corretto dal D.L. n. 4/2015, i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale non godono più dell'esenzione IMU in vigore fino all'anno di imposta 2013. Pertanto tutti i terreni agricoli o incolti sono soggetti al pagamento dell’IMU.
Il versamento si effettua tramite modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale, riportando il codice catastale del Comune I800 e i codici tributo riportati nella tabella ed inerenti gli immobili posseduti per i quali sono dovute le imposte.
Ai fini dell'IMU, per i soli fabbricati classificati nella categoria catastale D, l’imposta è dovuta nella misura dello 0,76% in favore dell'Erario e per la quota dello 0,30% in favore del Comune, con utilizzo di due distinti codici tributo.
In caso di versamento tardivo, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, mediante il versamento contestuale dell'imposta dovuta , delle sanzioni ridotte e degli interessi legali.
In caso di versamento effettuato entro 14 giorni dalla data di scadenza, la sanzione ridotta è pari allo 0,2% dell'imposta versata in ritardo per ogni giorno di ritardo. Per versamenti effettuati successivamente ed entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta è pari a 1/10 dell'imposta versata in ritardo. Per versamenti effettuati oltre il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione ridotta è pari a 1/9 dell'imposta versata in ritardo.
La misura degli interessi per ritardato versamento è stabilita, con decorrenza dal 01/01/2015, nella misura dello 0,5% su base annua,
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l'ufficio tributi, aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Tel. 0836/667014- e-mail: servizitributari@comune.soleto.le.it.
Il SINDACO
(Graziano Vantaggiato)