IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2024
scadenza posticipata al 17 giugno
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Dettagli della notizia
Si informano i contribuenti interessati che in data 17/06/2024 scade il termine per il versamento dell'acconto dell’IMU dovuta per l'anno di imposta 2024.
Si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta è disciplinata dalle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Dalla stessa data sono abolite le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013.
Sono soggetti passivi il proprietario ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli
L’imposta da versare in sede di acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’intero anno 2023.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Nella successiva tabella si riportano nella seguente tabella le aliquote deliberate dall’Ente:
Tipologie |
Aliquote |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,40% con detrazione euro 200,00 |
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,1% |
aliquota per gli immobili di categoria D |
1,06% |
aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli dei commi da 750 a 753 |
1,06 % |
aliquota per gli immobili posseduti degli ex Iacp (ora ARCA SUD SALENTO) assegnati |
0,76% con detrazione dell’imposta dovuta di euro 200,00 |
Aree fabbricabili |
1,06% |
Il versamento si effettua tramite modello F24 (codice catastale del comune I800) presso qualsiasi sportello bancario o postale e gli esercizi abilitati.
Si fa presente che in caso di mancato versamento dell’acconto IMU 2024 entro la data di scadenza è possibile sanare il versamento mediante il ravvedimento operoso. Esso è attivato con il versamento del tributo più sanzione e interessi, ed espressa indicazione nell’apposita casella del modello F24
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
- Entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
- Dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
- Dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta dovuta;
- Dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.
Dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5% annuo dal decreto del Ministero del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023 (articolo 1). Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, ha così modificato la precedente misura del 5% (in vigore nel 2023), riducendola di due punti e mezzo per cento in ragione d’anno.