Articolo 1. - Finalità
Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione del rimborso a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo articolo 3) delle spese anticipate da tutti coloro che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio del Comune di Soleto avvalendosi di Ditte specializzate.
Come da Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 437 del 19/12/2023, il Comune di Soleto risulta ammesso ad un finanziamento pari ad € 15.000,00.
Articolo 2. – Criteri per l’ammissibilità dei contributi
Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune di Soleto, che non abbiano richiesto/usufruito di altro tipo di contributo per lo stesso intervento.
I soggetti privati possono chiedere il contributo a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo articolo 3) solo per manufatti che nel contempo:
Non saranno oggetto di incentivo gli interventi realizzati in data antecedente alla chiusura del bando (farà fede la data riportata sulla quarta copia del formulario di trasporto firmata in accettazione dal destinatario).
Potranno usufruire dell’incentivo gli interventi di bonifica che prevedono la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non gli interventi di incapsulamento o confinamento degli stessi.
I beneficiari del rimborso avranno l’obbligo di attenersi alle procedure contenute nel presente Bando.
Articolo 3. – Spesa massima ammissibile e contributo per ogni singolo intervento
L’incentivo economico coprirà l’intera spesa effettivamente sostenuta e documentata; tuttavia, la somma erogata non potrà in alcun caso essere superiore a € 750,00, oltre IVA come per legge, per ogni singolo intervento, con divieto di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci.
Per gli interventi che comporteranno una spesa maggiore per le finalità di cui all’oggetto la somma eccedente € 750,00 sarà a totale carico del soggetto privato.
Tale somma riguarda unicamente la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l’eventuale costo di fornitura di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.
Nello specifico sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del rimborso, unicamente le seguenti voci:
Saranno riconosciute le spese connesse alla realizzazione degli interventi da realizzare e completare entro l’anno solare 2024.
Il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni, pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni.
Articolo 4. - Termini e modalità di presentazione della domanda e di erogazione del rimborso
Per ottenere il rimborso il proprietario del manufatto presente nel territorio del Comune di Soleto dovrà rivolgersi a una Ditta specializzata che effettua gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto, iscritta alle relative categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’elenco di tali Ditte è disponibile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it.
La domanda per accedere al rimborso dovrà essere inoltrata al Comune di Soleto utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (allegato A).
La domanda dovrà essere completa delle indicazioni e della documentazione richiesta e dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente.
Gli interessati potranno far pervenire l’istanza con le seguenti modalità:
Per l’ammissibilità dell’istanza farà fede la data di ingresso del protocollo. L’istanza, redatta secondo l’Allegato A, dovrà essere corredata con i seguenti elementi:
* l’IVA è considerata spesa ammissibile solo se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento
Sarà possibile presentare domanda nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso e fino al 28 giugno 2024.
Articolo 5. – Domande inammissibili o incomplete
Fatto salvo quanto specificato in precedenza, qualora la domanda di rimborso risulti incompleta rispetto a quanto richiesto, il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione mancante entro 7 giorni dalla richiesta di integrazione dell’ufficio comunale competente, pena l’ammissibilità della domanda.
È fatta salva la possibilità dell’ufficio competente di richiedere ulteriore documentazione per i fini del presente bando.
Articolo 6. – Erogazione del rimborso
Le domande pervenute saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente bando.
L’esito dell’istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al rimborso per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto.
L’ordine cronologico di presentazione dell’istanza e la disponibilità finanziaria dell’Ente costituiranno i criteri di riferimento ai fini dell’erogazione del rimborso.
Relativamente all’ordine cronologico di presentazione delle istanze è fatto riferimento alla data e dal numero di protocollo assegnato all’istanza presentata.
Sulla base dell’attività istruttoria dei competenti uffici comunali sarà approntato l’elenco delle istanze ammesse al rimborso. Tale elenco sarà oggetto di approvazione, con atto del Responsabile del Settore competente, che effettuerà l’assegnazione dei rimborsi fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria.
L’esito della richiesta di rimborso sarà comunicato formalmente al richiedente.
Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei rimborsi, risultassero disponibili risorse finanziarie residue queste potranno essere utilizzate per includere le domande pervenute e non ammesse a rimborso in prima istanza tramite scorrimento della graduatoria o tramite riapertura dei termini del bando.
L’erogazione del rimborso agli aventi diritto avverrà in un’unica soluzione, previa acquisizione da parte degli uffici comunali dell’Allegato C corredato dalla seguente documentazione:
* l’IVA è considerata spesa ammissibile solo se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento
Articolo 7. – Revoca dei rimborsi
A insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il rimborso non potrà essere erogato nel caso fosse accertata anche una sola delle seguenti condizioni:
Articolo 8. – Verifiche
Il Comune di Soleto avvalendosi, se ritenuto necessario, della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico, effettuerà sopralluoghi a campione al fine di verificare la corretta esecuzione delle operazioni ed il possesso dei requisiti necessari per gli interventi.
Articolo 9. – Riferimenti
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Annalisa Lorenzo.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza, il presente bando sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Soleto.
Articolo10. – Informativa privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii. si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione al presente bando è il Comune di Soleto e che la stessa partecipazione costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii. si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente bando sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di procedimenti amministrativi e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.